A cura di Giovanni Firera
Dal 9 febbraio 2026 si è aperta una nuova stagione previdenziale per i liberi professionisti italiani. Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’INPS recepisce l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n. 26039/2019) e riconosce in modo esplicito il diritto alla ricongiunzione dei contributi tra Gestione Separata e Casse professionali ai sensi della Legge n. 45/1990.
Si tratta di una novità di grande rilievo per chi ha maturato carriere “miste”, versando contributi sia alla Gestione Separata INPS sia alla propria Cassa di appartenenza. Da oggi sarà possibile scegliere se trasferire i contributi dalla Gestione Separata alla Cassa professionale (ricongiunzione “in uscita”) oppure operare in senso inverso, portando i periodi assicurativi dalla Cassa alla Gestione Separata (“in entrata”).
La circolare interviene a chiarire un punto cruciale: il diritto alla ricongiunzione non può essere limitato dalle differenti modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali. In sostanza, le divergenze tra sistemi di calcolo non possono costituire un ostacolo all’esercizio di un diritto che la giurisprudenza ha riconosciuto come generale.
Restano però esclusi dall’ambito applicativo i contributi accreditati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), le forme sostitutive ed esclusive e le gestioni autonome di artigiani e commercianti. Per queste categorie continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla Legge n. 29/1979. La nuova apertura riguarda dunque esclusivamente il rapporto tra Gestione Separata e Casse professionali.
Sul piano operativo, la ricongiunzione “in uscita” comporta per l’INPS la verifica dell’estratto conto assicurativo, la rivalutazione del montante contributivo con un tasso annuo composto del 4,5% e il successivo trasferimento delle somme alla Cassa. Più articolata è invece la disciplina della ricongiunzione “in entrata”. La domanda deve riguardare tutti i periodi ancora disponibili presso la Cassa e non è possibile trasferire contributi che abbiano già dato luogo a pensione, in quanto non più utilizzabili. Inoltre, non possono essere oggetto di trasferimento i periodi anteriori al 1° aprile 1996, data di istituzione della Gestione Separata. Questo limite esclude di fatto chi vanta anzianità contributiva precedente a tale data dalla possibilità di ricongiungere quei periodi verso l’INPS.
Un aspetto centrale riguarda il costo dell’operazione. La ricongiunzione non è gratuita. L’onere viene calcolato applicando l’aliquota del 33% al reddito percepito negli ultimi dodici mesi antecedenti la domanda, entro un minimo e un massimo fissati annualmente (per il 2026 rispettivamente 18.808 e 122.295 euro). Anche i professionisti che versano con aliquota del 25% sono soggetti al parametro del 33% ai fini del calcolo dell’onere. Dall’importo così determinato vengono sottratti i contributi trasferiti, rivalutati anch’essi al 4,5% annuo composto, ottenendo l’onere netto a carico dell’interessato.
La scelta tra ricongiunzione, cumulo e totalizzazione diventa dunque una valutazione strategica. Il cumulo consente di sommare gratuitamente i periodi assicurativi con un calcolo pro-rata delle diverse quote; la totalizzazione, anch’essa gratuita, prevede però il metodo contributivo per l’intera prestazione. La ricongiunzione, invece, comporta un esborso immediato ma può risultare più vantaggiosa per chi mira a concentrare la propria posizione previdenziale in un’unica gestione, eventualmente più favorevole sotto il profilo del calcolo dell’assegno.
In definitiva, la riforma amplia le possibilità di pianificazione previdenziale per i professionisti, ma impone un’attenta analisi comparativa. La convenienza economica dipenderà dall’età , dall’anzianità contributiva, dalla presenza di periodi retributivi e dalla capacità finanziaria di sostenere l’onere richiesto. La parola chiave, oggi più che mai, è valutazione preventiva: solo una simulazione accurata potrà indicare quale strada percorrere per costruire una pensione più solida e coerente con il proprio percorso professionale.
